Rca e la deducibilita' del SSN


Deduzioni e detrazioni,cosa cambia 
nel 2014 e nel 2015?

                                   

E' tempo di dichiarazioni dei redditi e di certificazioni fiscali ma la detraibilita' dei premi delle polizze vita e la deducibilita' del contributo S.S.N. non sono più le stesse.
Il Governo, prima con l'art. 4 della legge 92/2012 poi con la legge di Stabilita' 2014, ha modificato i vantaggi fiscali di cui contribuenti possono beneficiare al momento della presentazione del 730 o del modello Unico.

Analizziamo le varie tipologie: 

Polizze "Vita": Come sappiamo i premi riferiti a questa tipologia di contratti potevano essere detratti nella misura del 19% dell' importo pagato con il limite di euro 1.291,14 annui. La percentuale si applica sulla totalità del premio per i contratti con durata superiore ai 5 anni e sottoscritti prima del 31/12/2000; per i successivi sulla sola componente del premio pagata per il rischio morte.
Nel 2014, per i redditi 2013 ,invece, ferma la percentuale di detraibilità, il limite scende a euro 630 e nel 2015, per i redditi 2014, si assottigliera' ulteriormente arrivando a euro 230.

 Polizze "Infortuni": 
Anche per questa categoria di polizze le soglie di detraibilità vengono portate ai medesimi livelli previsti per il Ramo Vita; ricordiamo che la detrazione si applica alla componente del premio pagata per il rischio morte ed invalidità permanente. Rimane ferma la franchigia del 5% per l'invalidità permanente e la conseguente detraibilità della quota parte di premio che supera tale limite.  




Polizze "L.T.C":  Questi contratti, che coprono rispettivamente il puro rischio morte e quello della "non autosufficienza" nel compimento degli atti delle vita quotidiana (alimentarsi, lavarsi, vestirsi e deambulare), mantengono intatti i vantaggi fiscali sinora previsti con la conferma del limite di detraibilità di euro 1.291,14.




Contributo al S.S.N.: il D.L. 102/2013 ha previsto che nelle dichiarazioni 2015 per i redditi 2014 non sarà più deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per il 2014 (redditi 2013) vale comunque quanto stabilito dalla legge “Fornero” (L. n. 92 del 2012) che aveva previsto la deducibilità Irpef/Ires/Irap del contributo SSN sulle polizze Rc auto solo per la parte eccedente gli euro 40. Considerato che la somma dovuta al SSN è pari al 10,5% del premio, i titolari di polizza auto con premio inferiore ai euro 400 circa gia' oggi non possono piu' dedurre alcun costo relativo al contributo SSN dalla dichiarazione dei redditi.
Rimangono invariati invece i vantaggi fiscali per la previdenza complementare (piani previdenziali, fondi pensione, casse previdenziali private) con il limite di deducibilità sul reddito imponibile di euro 5.164,57.
Vale la pena ricordare infine che tutte le detrazioni e deduzioni ed i relativi limiti vengono contabilizzati per “Cassa” e non per “Competenza”. Se, per esempio, un nostro cliente ha versato nello stesso anno solare due premi riferiti a due annualità di polizza differenti la certificazione fiscale riportera' il cumulo dei due premi con la conseguente perdita del beneficio per l'anno successivo o comunque per la quota eccedente il limite di deducibilita'.
Tutto cio' per poter offrire un piccolo servizio di consulenza sulla componente fiscale ed i relativi vantaggi dei contratti che proponiamo ai ns. Clienti qualificando l'Intermediario professionista rispetto ad altri canali di distribuzione.


Alberto Duranti - Intermediario assicurativo 
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