Amministratore di sostegno e la Previdenza funeraria.

Cosa fa un Amministratore di Sostegno?
Per far capire, in due parole, qual'e' lo scopo dell’Amministratore di Sostegno (in breve A.d.S.), dobbiamo partire dal manifestarsi di due fatti della vita:



a) soggettivo, consiste nella presenza di una infermita' o di una menomazione fisica e psichica;
b) oggettivo, consiste nella effettiva incidenza di tali condizioni sulla capacita' del soggetto di provvedere ai propri interessi.


L’attivita' dell’A.d.S. e' quindi quella di coadiuvare le persone che, a causa di un’infermita' o per una menomazione fisica o psichica si trovano nell’impossibilita', anche parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi, e questo dando loro sostegno al fine di affrontare problemi concreti come: acquistare oppure vendere o affittare un appartamento, investire somme di denaro, valutare l’inserimento in una struttura di degenza tipo RSA, assumere una badante ed infine preoccuparsi dei servizi funerari.

L’Amministratore di Sostegno e' percio' un soggetto che serve ad aiutare chi convive con una disabilita' psichica, fisica, o con entrambe, ed e' finalizzato a permettergli la piena realizzazione dei diritti della persona garantiti dalla Costituzione.


E’ un istituto flessibile ed articolato finalizzato a proteggere i soggetti affetti da disturbi, non così gravi da dar luogo all’interdizione, consentendo loro di autodeterminarsi nell’ambito dei rapporti personali e patrimoniali. Gli effetti dell’amministrazione di sostegno, e conseguentemente i poteri dell’amministratore, si ricavano dal contenuto del decreto di nomina e dalle successive eventuali modifiche del contenuto medesimo o autorizzazioni del Giudice Tutelare. L’amministratore di sostegno puo' avere poteri di assistenza del beneficiario o agire in sua sostituzione.


Il principio che ispira l’istituto, ovvero quello di limitare il meno possibile la capacita' di agire del beneficiario e' attuato prevedendo espressamente nel decreto di nomina dell’A.d.S.:
- l’indicazione dei singoli “atti che il beneficiario puo' compiere solo con l’assistenza dell’A.d.S.”;
- l’indicazione degli atti che l’amministratore di sostegno “ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario”.
Per queste ragioni abbiamo predisposto uno specifico prodotto assicurativo che permette all'Amministratore di Sostegno di accantonare una somma di denaro da utilizzare per il funerale della persona assistita.

Quando si puo' richiedere l'intervento di un 
Amministratore di Sostegno ?
L’Amministratore di Sostegno puo' essere chiesto ogni qual volta sia utile “.. tutelare, con la minore limitazione possibile della capacita' di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
La menomazione non deve essere talmente grave da richiedere che la persona bisognosa venga interdetta o inabilitata. Alcuni esempi di soggetti cui e' possibile attivare l'istituto dell'Amministratore si Sostegno sono:
- soggetti disabili
- anziani non più autosufficienti
- alcolisti
- tossico-dipendenti
- soggetti colpiti da ictus cerebrale

L’Amministratore di Sostegno e' chiamato non a sostituire, ma ad assistere e sostenere la persona ed il suo esprimersi, in un contesto di garanzie offerte dalla funzione del giudice tutelare che interviene qui in modo semplificato, dinamico, flessibile e con carattere di ordinaria gratuita'.
La nomina dell’amministratore di sostegno puo' essere revocata in ogni momento in cui vengano meno le condizioni che ne hanno generato la necessita'. La decadenza della funzione non puo' pero' essere automatica, salvo che non si tratti di nomina a tempo determinato e deve essere disposta dal Giudice Tutelare a seguito di specifica istanza. 

Perché si dovrebbe chiedere l'intervento dell'A.d.S.
e come si fa a chiederlo?
L’Amministratore di Sostegno è la risposta ad una situazione patologica in cui la persona interessata non è più in grado di fare fronte alle proprie necessita', e provvedere alla cura dei propri interessi, a causa di una sopraggiunta menomazione fisica e/o psichica.


Come ho accennato, l’A.d.S. e' percio' la risposta ad un bisogno della persona ed e' funzionale a sostenerla ed aiutarla nel porre in essere tutte quelle scelte/attivita' aventi natura giuridica alle quali non e' piu' in grado di provvedere in autonomia.
Proprio per la flessibilità  connota la figura e possiamo ricordare fra gli esempi di intervento quando vi e' la necessita' di vendere, affittare o comunque disporre di un immobile, l’assunzione di una badante, l’accettazione di una successione, la riscossione della pensione o la gestione dei propri risparmi, l’accettazione di una donazione ed infine la predisposizione delle volonta' dell'assistito sui servizi funebri.
Il procedimento è semplice ed informale: si propone ricorso diretto al Tribunale e la nomina dell’amministratore è effettuata, infatti, entro sessanta giorni dalla richiesta, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario e la decisione viene assunta in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste.


Chi puo' essere nominato Amministratore di Sostegno?

I soggetti legittimati a chiedere la nomina dell’A.d.S. sono individuati in base ad una valutazione legale che prescinde dal concreto interesse che essi possano avere alla situazione del disabile.
Legittimati a richiedere l’applicazione dell’Amministrazione di Sostegno sono lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati.
La scelta dell’A.d.S. avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario che sono e restano l’unico parametro per le scelte e le attività da effettuarsi. Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve infatti tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L’Amministratore di Sostegno puo' persino essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. In genere e' bene rivolgersi ad un professionista, ad esempio un avvocato regolarmente iscritto all' Ordine degli Avvocati

Quanto costa la Previdenza Funeraria?

Dipende dalla cifra che l'assistito ha destinato per il funerale e più in generale dai servizi accessori: se una persona di 62 anni volesse accantonare l'importo da destinare al funerale ad esempio euro 3.500 compreso di tutti gli accessori  concordati con questa Impresa di Onoranze Funebri, può versare euro 2.096 in una o più rate oppure anche mensilmente.
Le somme versate sono detraibili fiscalmente.



Quali sono le spese che formano il costo del funerale?
Le voci sono l’affidamento delle esequie, il rito funebre, le volontà dell'assistito in merito al credo religioso, il luogo di sepoltura, l'allestimento della camera ardente e l’eventuale rientro in patria dei resti mortali, compresi i relativi accessori quali feretro, urna, composizioni floreali, necrologi e/o epigrafi. Per maggiori approfondimenti puo' contattare RETE.IMPRESE.FUNEBRI.com

Chi può essere assicurato?
Tutte le persone fino a 75 anni d'età compiuta.

Giuridicamente parlando, come si configura il contratto ? 
Una polizza assicurativa funeraria è un contratto che il sottoscrittore firma con una compagnia di assicurazioni, nello specifico CATTOLICA Assicurazioni. Quest'ultima si impegna a pagare l'importo sottoscritto quando l'assicurato dovesse decedere. Il beneficiario del capitale pattuito potrebbe essere l'Impresa di Onoranze Funebri. Questa avrà l’obbligo di dover eseguire alla lettera le prestazioni e i servizi scelti dal sottoscrittore.

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Alberto Duranti - Intermediario assicurativo 
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