Obbligo di assicurazione per i cani.

L'ultima disposizione del ministero della Salute va a rafforzare le misure per l'incolumità pubblica.




Obbligo d'assicurazione per i cani.
 

Non bastano più solo guinzaglio e museruola per gli amici a 4 zampe già schedati.





Dal 6 settembre scorso, non solo guinzaglio e museruola in luogo pubblico, ma anche polizza assicurativa di responsabilita' civile per i proprietari dei cani aggressivi o mordaci inseriti nel relativo registro. Sono queste alcune delle prescrizioni contenute nell'ordinanza del ministro della Salute del 6 agosto 2013 (scarica l'ordinanza) e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. 

La nuova disposizione ministeriale va quindi oltre la conferma dell'obbligo incondizionato di museruola e del guinzaglio per tutti i cani aggressivi quando sono in pubblico. 

Prevede ad esempio che il proprietario di un cane
  • sia sempre responsabile del benessere, 
  • del controllo dell'animale 
  • risponda di danni o lesioni, sia civilmente che penalmente. 

 L'ordinanza stabilisce poi che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta', ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.


A questi principi generali seguono poi prescrizioni specifiche per proprietari e possessori: 
oltre all'obbligo di guinzaglio, museruola e pulizia delle deiezioni, l'affidamento del cane solo a persone in grado di gestirlo correttamente, l'acquisizione di informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore al momento dell'acquisto, il monitoraggio del suo comportamento, che deve essere adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali nel contesto in cui vive. 

Altro aspetto contenuto nell'ordinanza riguarda i corsi di formazione:

Comuni e servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali dovranno organizzare corsi di formazione, che il medico veterinario segnalerà ai proprietari di cani. 

Nell'interesse della salute e incolumità pubblica, il medico veterinario ha anche l'obbligo di segnalare all'Azienda sanitaria locale la presenza tra i suoi assistiti di cani che richiedono una valutazione comportamentale, perché di gestione impegnativa. 

L'ordinanza prevede poi che a seguito di episodi aggressione o sulla base di altri criteri di rischio, i Comuni, su indicazione dei servizi veterinari, stabiliscano quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi.

Come nelle precedenti ordinanze, viene confermato l'obbligo per i proprietari dei cani pericolosi di stipulare una polizza di responsabilità civile, nonché le limitazioni al possesso di questi animali da parte dei minorenni e dei soggetti con la fedina penale compromessa. Per quanto riguarda la tutela della salute degli animali, sono confermati i divieti di interventi chirurgici per scopi diversi da quelli di carattere sanitario e curativo. 

Se desideri, scarica l'ordinanza completa clicca qui
Di seguito la sintesi:




Art. 1  
1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo 
e  della  conduzione  dell'animale  e  risponde, sia civilmente che penalmente, 
dei danni o lesioni a persone,  animali o cose provocati dall'animale stesso.  
 
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' 
ne assume la responsabilita' per il relativo periodo. 

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone,  animali o cose il 
proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non  superiore  a mt 1,50 durante 
la conduzione dell'animale nelle aree  urbane e nei luoghi aperti al pubblico, 
fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; 
b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso 
di rischio per l'incolumita' di persone o  animali o su richiesta delle autorita' 
competenti; 
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; 
d) acquisire  un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche 
ed etologiche nonche' sulle norme in vigore; 
e) assicurare che il cane abbia un  comportamento adeguato alle specifiche 
esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. 

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne 
le feci e avere con se' strumenti idonei alla  raccolta delle stesse. 

5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' 
al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di 
partecipazione  denominato  patentino. 
I  percorsi formativi sono  organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi 
veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della 
collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, 
facolta' di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di 
protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, 
individua il responsabile scientifico del percorso  formativo tra i medici 
veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro 
di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, 
istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia 
e dell'Emilia Romagna. 

6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di 
cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse 
della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria
locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una 
valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione 
ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica. 

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di 
altri criteri di rischio i  comuni, su indicazione  dei  servizi veterinari, 
decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, 
quali proprietari di cani hanno  l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. 
Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
 
Art. 2
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita' all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed e' presentato quando richiesto dalle autorita' competenti.
Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.



Art. 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.



2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte dimedici veterinari esperti in comportamento animale.



3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressivita' ai sensi del comma 2.



4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita' civile perdanni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre alcane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.



Art. 4
1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544 ter, 544 quater, 544 quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per
infermita' di mente.



Art. 5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.




Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorita' secondo le disposizioni in vigore.



Art. 7
1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal
giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.




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