Condominio: L'assicurazione Rc copre i danni da fatti colposi.


Condominio. Rottura di una tubatura. 

L'assicurazione Rc copre i danni da fatti colposi 

LA CLAUSOLA. Per i giudici, la polizza contro gli eventi accidentali garantisce anche le conseguenze di omissioni involontarie. di  Luana Tagliolini (IL SOLE24ORE-norme e tributi di lunedi' 18marzo2013).

L'assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa denominazione e natura, si estende ai fatti colposi; e resta escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. 
È questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 4799 del 2013, emessa per decidere sul ricorso presentato dal condominio condannato, in primo e secondo grado, al risarcimento dei danni subiti dagli immobili di proprietà dei condomini per la rottura della tubazione idrica interrata posta al servizio del parco condominiale. 

Il condominio si era costituito e aveva chiesto di chiamare in garanzia la compagnia assicuratrice per essere tenuto indenne dalle conseguenze negative del giudizio. Però, sia in primo grado, sia in appello, la domanda di garanzia era stata respinta. Nel dettaglio, la Corte d'appello aveva ricordato che la polizza stipulata dal condominio appellante per la responsabilità civile verso terzi ricopriva «i danni involontariamente cagionati a terzi (...) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione». 

Quindi, secondo i giudici, la garanzia non era operativa per la rottura della turbatura perché questa non poteva essere ricondotta a un fatto accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore, ma sarebbe stata conseguenza di una condotta omissiva integrante «un'ipotesi di comportamento colposo significativo». 

La Cassazione, che ha invece accolto il ricorso del condominio, ha contestato l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla clausola contrattuale, precisando che, come già sostenuto in passato (si vedano le sentenze della Cassazione 4118/95,752/ 2000, 5273/2008 e 7766/2010), l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali - dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore - dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente, per la sua stessa denominazione e natura, l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. 

In mancanza di un'apposita clausola derogatoria, i principi generali sull'assicurazione per la responsabilità civile che si ricavano dall'articolo 1917 del Codice civile consentono di distinguere soltanto i fatti colposi, di norma assicurati, dai fatti dolosi, di norma esclusi. Mentre non sono consentite ulteriori distinzioni, specificamente tra le diverse forme di colpa. Nella polizza stipulata dal condominio, dato che manca una clausola limitativa delle ipotesi di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, si deve ritenere corretta l'interpretazione della clausola del contratto che prevede la copertura del rischio per danni che derivano da fatti accidentali. In pratica, la clausola fa riferimento semplicemente «alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi»


In tutti questi casi risulta sempre piu' utile far stipulare al Condominio la copertura TUTELA LEGALE la quale copre: 
  • Recupero Danni per fatto illecito di terzi
  • Difesa penale per imputazioni colpose e contravvenzionali
  • Contratti di lavoro subordinato con dipendenti
  • Azione di recupero spese condominiali nei confronti di condomini morosi
  • Vertenze con i Condomini o i Conduttori per inosservanza di norme di legge
  • Contratti di fornitura merci e prestazione servizi commissionati dal condominio
  • Modifica, ampliamento, ristrutturazione del Fabbricato 
  • Spese legali e peritali di arbitrato e azione legale nei confronti di compagnie assicuratrici
  • Resistere all’impugnazione della delibera assembleare del Condominio

Sara' nostra cura proporre alle Amministrazioni di Stabili Immobiliari della Provincia di Trieste la nostra convenzione assicurativa, con una tabella comparativa delle coperture fornite dalle maggiori Compagnie assicurative operanti nel settore della Tutela Legale e capire nel concreto :
  1. QUALI sono le coperture assicurative utili per l'Amministratore;
  2. QUANDO e' importante stipulare il contratto a parte, rispetto alla Globale Fabbricato;
  3. COME scegliere lo Studio Legale;
  4. DOVE e' utile l'assistenza dell'assicuratore
In un incontro di dodici minuti riusciremo ad affrontare i punti, per una scelta consapevole.
  



Alberto Duranti - Intermediario assicurativo
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