Requisiti previdenziali & casalinghe. Le regole sono cambiate?


"Sono una casalinga. Ho lasciato il lavoro per dedicarmi alla mia famiglia. Ho maturato 15 anni di contribuzione come lavoratrice dipendente maturata entro il 1992 in vista della pensione di vecchiaia al raggiungimento anche del requisito dell'età. La riforma stabilisce dal 1 gennaio 2012 il requisito minimo contributivo dei 20 anni. Una sgradita sorpresa per me e per moltissime altre casalinghe che si trovano nella stessa situazione. Si possono cambiare le carte in tavola in questa maniera?" 

Tra le diverse problematiche sollevate sul versante previdenziale e pensionistico dalle manovre va registrata anche la situazione della lettrice e di coloro che entro il 1992 possedevano almeno 15 anni di contribuzione oppure risultavano autorizzati ai versamenti volontari per l'ottenimento della pensione di vecchiaia al compimento del previsto requisito anagrafico. In particolare, si tratta di casalinghe che dopo aver lavorato per 15 anni, oppure anche prima ottenendo l'autorizzazione ai versamenti volontari entro il 1992, per vari motivi, sono rientrate tra le mura domestiche in attesa del compimento dell'età pensionabile per l'ottenimento della tanto sospirata pensione di vecchiaia. Le cose sono andate bene a partire dalla riforma Amato del 1992 e fino alla riforma Dini del 1995. Con la manovra Monti, che stabilisce il requisito minimo contributivo di 20 anni per la pensione di vecchiaia, sorge il problema consistente nel fatto se ancora esiste la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con il predetto requisito minimo contributivo dei 15 anni. 
Finora l'Inps non risulta si sia espresso su tale perplessità. L'atteggiamento negativo dell'Istituto potrebbe essere dedotto dalla propria circolare n. 35 del 14 marzo 2012. Con questa circolare l'Inps, nel dare attuazione alla manovra Monti, salva due posizioni per quanto riguarda l'età anagrafica e le decorrenze perla pensione di vecchiaia affermando che nulla è modificato per: a) non vedenti (articolo 1, comma 6, Dlgs n. 503/1992 e circolare Inps n. 65/1995); b) invalidi in misura non inferiore all'80% (articolo 1, comma 8, Dlgs 503/1992 e circolare Inps 65 del 1995). Nella circolare 35/2012 non si parla affatto del requisito contributivo dei 15 anni. Molto probabilmente l'Inps ritiene che la manovra Monti abbia implicitamente abrogato la norma precedente che prevedeva la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con il requisito minimo contributivo dei 15 anni. Se così fosse, sarebbe opportuna una precisazione.

Resta il fatto che per costruire il futuro, dobbiamo cominciare oggi. 
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