Cosa fa un
Amministratore di Sostegno?
Per far capire, in
due parole, qual'e' lo scopo dell’Amministratore di Sostegno (in
breve A.d.S.), dobbiamo partire dal manifestarsi di due fatti della
vita:
a) soggettivo,
consiste nella presenza di una infermita' o di una menomazione fisica
e psichica;
b) oggettivo,
consiste nella effettiva incidenza di tali condizioni sulla capacita'
del soggetto di provvedere ai propri interessi.
L’attivita'
dell’A.d.S. e' quindi quella di coadiuvare le persone che, a causa
di un’infermita' o per una menomazione fisica o psichica si trovano
nell’impossibilita', anche parziale o temporale, di provvedere ai
propri interessi, e questo dando loro sostegno al fine di affrontare
problemi concreti come: acquistare oppure vendere o affittare un
appartamento, investire somme di denaro, valutare l’inserimento in
una struttura di degenza tipo RSA, assumere una badante ed infine
preoccuparsi dei servizi funerari.
L’Amministratore
di Sostegno e' percio' un soggetto che serve ad aiutare chi convive
con una disabilita' psichica, fisica, o con entrambe, ed e'
finalizzato a permettergli la piena realizzazione dei diritti della
persona garantiti dalla Costituzione.
E’ un istituto
flessibile ed articolato finalizzato a proteggere i soggetti affetti
da disturbi, non così gravi da dar luogo all’interdizione,
consentendo loro di autodeterminarsi nell’ambito dei rapporti
personali e patrimoniali. Gli effetti
dell’amministrazione di sostegno, e conseguentemente i poteri
dell’amministratore, si ricavano dal contenuto del decreto di
nomina e dalle successive eventuali modifiche del contenuto medesimo
o autorizzazioni del Giudice Tutelare. L’amministratore
di sostegno puo' avere poteri di assistenza del beneficiario o agire
in sua sostituzione.
Il principio che
ispira l’istituto, ovvero quello di limitare il meno possibile la
capacita' di agire del beneficiario e' attuato prevedendo
espressamente nel decreto di nomina dell’A.d.S.:
- l’indicazione
dei singoli “atti che il beneficiario puo' compiere solo con
l’assistenza dell’A.d.S.”;
- l’indicazione
degli atti che l’amministratore di sostegno “ha il potere di
compiere in nome e per conto del beneficiario”.
Per queste ragioni
abbiamo predisposto uno specifico prodotto assicurativo che permette
all'Amministratore di Sostegno di accantonare una somma di denaro da
utilizzare per il funerale della persona assistita.
Quando si puo'
richiedere l'intervento di un
Amministratore di
Sostegno ?
L’Amministratore
di Sostegno puo' essere chiesto ogni qual volta sia utile “..
tutelare, con la minore limitazione possibile della capacita' di
agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia
nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante
interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
La menomazione non
deve essere talmente grave da richiedere che la persona bisognosa
venga interdetta o inabilitata. Alcuni esempi di soggetti cui e' possibile attivare l'istituto dell'Amministratore si Sostegno sono:
- soggetti
disabili
- anziani non più
autosufficienti
- alcolisti
-
tossico-dipendenti
- soggetti colpiti
da ictus cerebrale
L’Amministratore
di Sostegno e' chiamato non a sostituire, ma ad assistere e sostenere
la persona ed il suo esprimersi, in un contesto di garanzie offerte
dalla funzione del giudice tutelare che interviene qui in modo
semplificato, dinamico, flessibile e con carattere di ordinaria
gratuita'.
La nomina
dell’amministratore di sostegno puo' essere revocata in ogni
momento in cui vengano meno le condizioni che ne hanno generato la
necessita'. La decadenza della funzione non puo' pero' essere
automatica, salvo che non si tratti di nomina a tempo determinato e
deve essere disposta dal Giudice Tutelare a seguito di specifica
istanza.
Perché si
dovrebbe chiedere l'intervento dell'A.d.S.
e come si fa a chiederlo?
L’Amministratore
di Sostegno è la risposta ad una situazione patologica in cui la
persona interessata non è più in grado di fare fronte alle proprie
necessita', e provvedere alla cura dei propri interessi, a causa di
una sopraggiunta menomazione fisica e/o psichica.
Come ho accennato,
l’A.d.S. e' percio' la risposta ad un bisogno della persona ed e'
funzionale a sostenerla ed aiutarla nel porre in essere tutte quelle
scelte/attivita' aventi natura giuridica alle quali non e' piu' in
grado di provvedere in autonomia.
Proprio per la
flessibilità connota la figura e possiamo ricordare fra gli
esempi di intervento quando vi e' la necessita' di vendere, affittare
o comunque disporre di un immobile, l’assunzione di una badante,
l’accettazione di una successione, la riscossione della pensione o
la gestione dei propri risparmi, l’accettazione di una donazione ed
infine la predisposizione delle volonta' dell'assistito sui servizi
funebri.
Il procedimento è
semplice ed informale: si propone ricorso diretto al Tribunale e la
nomina dell’amministratore è effettuata, infatti, entro sessanta
giorni dalla richiesta, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o
domicilio del beneficiario e la decisione viene assunta in
contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei
suoi bisogni e delle sue richieste.
Chi puo' essere
nominato Amministratore di Sostegno?
I soggetti legittimati a chiedere la nomina dell’A.d.S. sono individuati in base ad una valutazione legale che prescinde dal concreto interesse che essi possano avere alla situazione del disabile.
Legittimati a
richiedere l’applicazione dell’Amministrazione di Sostegno sono
lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato),
il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4°
grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il
pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e
privati.
La scelta
dell’A.d.S. avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli
interessi della persona del beneficiario che sono e restano l’unico
parametro per le scelte e le attività da effettuarsi. Nello
svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve
infatti tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L’Amministratore
di Sostegno puo' persino essere designato dallo stesso interessato,
in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto
pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in
presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con
decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta,
il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia
separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la
madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il
quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con
testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non
possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli
operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in
carico il beneficiario. In genere e' bene rivolgersi ad un
professionista, ad esempio un avvocato regolarmente iscritto
all' Ordine degli Avvocati.
Quanto costa la Previdenza Funeraria?
Dipende dalla cifra che l'assistito ha destinato per il funerale e più in generale dai servizi accessori: se una persona di 62 anni volesse accantonare l'importo da destinare al funerale ad esempio euro 3.500 compreso di tutti gli accessori concordati con questa Impresa di Onoranze Funebri, può versare euro 2.096 in una o più rate oppure anche mensilmente.
Le somme versate sono detraibili fiscalmente.
Quali sono le
spese che formano il costo del funerale?
Le voci sono
l’affidamento delle esequie, il rito funebre, le volontà dell'assistito in merito al credo religioso, il luogo di sepoltura, l'allestimento
della camera ardente e l’eventuale rientro in patria dei resti
mortali, compresi i relativi accessori quali feretro, urna,
composizioni floreali, necrologi e/o epigrafi. Per maggiori approfondimenti puo' contattare RETE.IMPRESE.FUNEBRI.com
Chi può essere
assicurato?
Tutte le persone
fino a 75 anni d'età compiuta.
Giuridicamente
parlando, come si configura il contratto ?
Una polizza
assicurativa funeraria è un contratto che il sottoscrittore firma
con una compagnia di assicurazioni, nello specifico CATTOLICA Assicurazioni. Quest'ultima si impegna a pagare
l'importo sottoscritto quando l'assicurato dovesse decedere. Il
beneficiario del capitale pattuito potrebbe essere l'Impresa di Onoranze Funebri.
Questa avrà l’obbligo di dover eseguire alla lettera le
prestazioni e i servizi scelti dal sottoscrittore.
Contattaci per ogni informazione o un preventivo: la nostra Agenzia e' aperta
anche SABATO mattina.
Alberto Duranti - Intermediario assicurativo
skype | Alberto.Duranti
mail | info@AgenziAssicurazioni.it
sito | www.assicurazionitrieste.com
telefono |040.300.600 fax |040.307369
Siamo in Via Diaz 6a, a due passi dalla Piazza della Unita', a Trieste. L'Agenzia e' aperta ogni giorno dalle ore 9,00 alle 17.30 - dal lunedi al venerdi e il sabato dalle 9.30 alle 12.30
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